ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: LA PRESUNZIONE D’INERENZA AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPONSORIZZAZIONI È INSINDACABILE
E’ sempre più frequente la contestazione dell’Amministrazione Finanziaria in ordine alla deducibilità dei costi: è il caso della pubblicità alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, e forse in modo definitivo, sul tema del costo pubblicitario: l’ordinanza (8981 del 6 aprile 2017) ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può recuperare il costo di pubblicità inferiore a 200mila euro poiché la deducibilità di questi oneri è espressamente prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90. co. 8 L. 289/2002.
Il caso: l’agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una Società, disconoscendo la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute contestandone l’inerenza in quanto ritenute antieconomiche: somme corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica affinché promuovesse il marchio negli eventi sportivi.
Secondo la Corte Suprema, le sponsorizzazioni erogate ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) costituiscono spese di pubblicità fino a 200.000 euro annui: quindi entro tale limite vi è l’inerenza quantitativa e qualitativa. Queste spese non sono quindi contestabili da parte del Fisco, neppure parzialmente per antieconomicità, se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi. E questo a prescindere dalla registrazione del contratto di sponsorizzazione e di eventuali omissioni, anche dichiarative, dei soggetti sponsorizzati.
Con questa sentenza la Suprema Corte contribuisce a dipanare l’annoso dibattito in materia, con particolar riguardo alla sindacabilità della congruenza delle spese di sponsorizzazione (la cd. inerenza quantitativa): infatti, a fronte della contestazione del Fisco di antieconomicità (nella specie riferita alla contestata irragionevole sproporzione tra l’entità della sponsorizzazione e il fatturato/utile dello sponsor) i giudici hanno stabilito che quella sancita dall’art. 90, comma 8 della L. 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, anche di inerenza della spesa stessa fino ai 200.000 euro.
Il ricorso del contribuente è stato accolto dalla Cassazione, poiché secondo la legge 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura, in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante e fino al limite di 200.000 euro annui, spesa pubblicitaria. Tale somma è quindi deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
La disposizione sancisce l’inerenza/deducibilità di tali spese, sino alla 200.000 euro, a condizione che:
- le spese siano erogate ad associazioni sportive dilettantistiche,
- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica,
- la sponsorizzazione promuova l’immagine e i prodotti dello sponsor,
- il soggetto sponsorizzato abbia una specifica attività promozionale (esempio: marchio sulle divise, striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, ecc.).
Nel caso citato i presupposti di cui sopra erano presenti e incontestati, pertanto l’ufficio non poteva disconoscere la deducibilità delle somme.