In materia di “pace fiscale” di seguito elencate le scadenze dell’anno 2018 suddivise per tipologia di definizione:
Definizione agevolata accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24/10/2018 | |
13 novembre 2018
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L’art. 2, comma 3, del D.L. 119/2018 prevede che gli accertamenti con adesione, riguardanti imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possano essere perfezionati con il pagamento, entro il 13 novembre 2018, delle sole imposte senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali oneri accessori.
Il versamento della somma dovuta può avvenire: · con il pagamento integrale entro il 13 novembre 2018; · con il pagamento della prima rata entro il 13 novembre 2018, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la possibilità di compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97.
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Definizione agevolata degli atti della procedura di accertamento | |
23 novembre 2018
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L’art. 2, comma 1, del D.L. 119/2018 prevede che “gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli attidi recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data (24 ottobre 2018), possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data (23 novembre 2018) o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (n.d.r. entro il termine per proporre ricorso), che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Sempre entro il 23 novembre 2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto) possono essere definiti gli inviti al contradditorio notificati entro il 24 ottobre 2018 con il pagamento delle sole imposte. Le modalità ed i termini di versamento delle somme dovute sono le medesime previste per l’accertamento con adesione.
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Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
(omessi versamenti rottamazione-bis) |
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7 dicembre 2018 | L’art. 3, comma 21 del D.L. 119/2018 fissa nel 07/12/2018 il termine ultimo, per coloro che hanno aderito alla “Rottamazione bis”, per regolarizzare i pagamenti delle rate dovute fino al 31 ottobre 2018.
Sempre secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 21 del D.L. 119/2018, coloro che a tale data (07/12/2018) saranno in regola con i pagamenti rientreranno nella cd. “Rottamazione ter”. In particolare “l’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Rottamazione bis), in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4 (n.d.r.: stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b)”.
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Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 | |
31 dicembre 2018 | L’art. 4 del D.L. 119/2018 prevede che i debiti di importo residuo fino ad euro 1.000 (capitale, sanzioni ed interessi) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018.
Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro nonsi applica ad alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare: · debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; · debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; · multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. “Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine: · ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; · a debiti scaduti o in scadenza; In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.“ |