Molte le possibili definizioni agevolate introdotte con il decreto legge n. 119/2018, tra queste
1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018), versando le sole imposte, senza sanzioni e interessi, purché non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 31.05.2019.
Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni) di pari importo.
2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Il decreto fiscale prevede la possibilità di definire gli atti impositivi non ancora impugnati con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma (24/10/2018 ) o, se più ampio, entro il termine per il ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono definibili in particolare gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero, gli avvisi di rettifica e liquidazione, gli accertamenti con adesione non ancora perfezionati, gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018 e non ancora impugnati.
La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute in unica soluzione o ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (5 anni).
Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.
3. Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando integralmente le somme, in unica soluzione entro il 31.07.2019 o nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo. Le rate scadono il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019.
La dichiarazione di definizione dovrà essere presentata entro il 30.04.2019.
4. Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, possono essere definite su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Sono escluse dalla definizione le controversie relative a:
a) risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
b) Iva riscossa all’importazione;
c) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Il pagamento per la definizione deve essere pari al valore della controversia, ossia all’importo richiesto a solo titolo di imposte, esclusi interessi e sanzioni.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento del:
a) 50% del valore della controversia, in caso di soccombenza del Fisco in 1° grado
b) 20% del valore della controversia, in caso di soccombenza del Fisco in 2° grado.
In caso di liti sulle sole sanzioni, la definizione avverrà con il pagamento del 40% del valore (percentuale ridotta al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate).
Per la definizione dovrà essere presentata apposita domanda entro il 31.05.2019.
Il versamento della somma dovuta per la definizione, se l’importo è maggiore di 1000 euro, potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).
La definizione non darà comunque diritto alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Il decreto prevede lo stralcio automatico dei debiti residui, fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. L’importo residuo per singolo carico deve essere calcolato alla data del 24.10.2018, comprendendo capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Non è prevista alcuna cancellazione per multe, ammende e sanzioni pecuniarie collegate a sentenze penali di condanna, per Iva riscossa all’importazione, per crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e per risorse proprie tradizionali.
Lo Studio è a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o approfondimento della Vostra specifica posizione.