Molte le disposizioni introdotte con il cd. decreto “Dignità”… tra queste:
- la revisione dell’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo, c.d. redditometro (art. 10: «Disposizioni in materia di redditometro»);
- le novità in tema di riscossione, con la previsione della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti maturati nei confronti della pubblica Amministrazione (art. 12-bis: «Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione»).
REDDITOMETRO
L’art. 10, D.L. n. 87/2018 prevede disposizioni finalizzate a modificare l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (c.d. redditometro), introducendo il parere dell’Istat e delle Associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà emanare un decreto, contenente gli elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, solo dopo aver consultato:
- il parere dell’Istituto nazionale di statistica (Istat)
- e delle Associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori;
ciò al fine di definire gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Contestualmente, è abrogato, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 16 settembre 2015 (G.U. n. 223 del 25 settembre 2015), contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l’accertamento.
Cessano, pertanto, di avere efficacia le attività di accertamento induttivo per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il citato art. 10 non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015.
In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
* * *
COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. CON I RUOLI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/2017
L’articolo 12-bis, D.L. 87/2018 ha prorogato anche per il 2018 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle di pagamento con crediti commerciali vantati verso la P.A., se sussistono i seguenti requisiti:
- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali;
- la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Di seguito vengono indicati gli elementi necessari per usufruire della compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:
- il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e risultare “scaduto” (ciò accade decorsi 60 giorni dalla data di notifica qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione);
- il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto in data sia antecedente sia successiva al 31 dicembre 2017;
- il credito commerciale certificato deve essere di ammontare pari o superiore all’importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e deve essere richiesta la certificazione del credito all’ente pubblico debitore per il tramite della piattaforma dei crediti Commerciali (http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml).
L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito commerciale verso l’ente pubblico non ancora incassato: il rilascio della certificazione al creditore con l’indicazione della data prevista di pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.