PRESUNZIONE DI DONAZIONE ANCHE CONTRO IL REDDITOMETRO
In tema di donazione tra coniugi o parenti in linea retta, in questi giorni la Corte di Cassazione ha sancito un importante principio.
La sentenza è la n. 21142/2016, con la quale si stabilisce che nel redditometro può trovare applicazione a favore del contribuente la presunzione di gratuità prevista nei trasferimenti immobiliari tra parenti ai fini dell’imposta di registro.
Questa presunzione, infatti, è applicabile anche per altri tributi e spetta al giudice di merito verificarla in base alle prove fornite. Stando ai fatti riportati nella sentenza, l’agenzia delle Entrate rettificava per due periodi d’imposta il reddito di una contribuente con il vecchio redditometro. Oltre alle rate del mutuo riferito all’acquisto della propria abitazione e a un’autovettura, la rettifica si fondava prevalentemente sull’acquisizione di alcuni terreni edificabili dal padre. Il trasferimento era stato dichiarato a titolo oneroso nonostante il legame di parentela. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario evidenziando che l’acquisizione dei terreni era avvenuta a titolo gratuito nonostante quanto dichiarato in atto e che in ogni caso valeva la presunzione di liberalità prevista ai fini dell’imposta di registro (articolo 26, Dpr 131/86).
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente i ricorsi, mentre la CTR, riformando integralmente la decisione, confermava la legittimità della pretesa.
La contribuente ricorreva così per Cassazione lamentando, un’omessa valutazione delle prove da parte della Ctr.
I giudici di legittimità, accogliendo la tesi difensiva, hanno rilevato che l’articolo 26 del Dpr 131/86, ai fini dell’imposta di registro, prevede che i trasferimenti tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento sia inferiore alle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito.
La Cassazione ha così precisato che tale presunzione è applicabile anche per altri tributi laddove possa risultare utile per la qualificazione dell’atto, ossia se a titolo oneroso o gratuito. Dunque, il contribuente può utilizzare la presunzione per contestare l’accertamento da redditometro quando il cedente dei terreni è un parente.
Spetta poi al giudice di merito verificare, anche alla luce delle altre prove fornite, se tale donazione sia verosimile. Nella specie, la contribuente aveva solo un reddito di lavoro dipendente e pertanto risultava plausibile che il padre le avesse donato le aree.
La decisione merita interesse in virtù della non rara e analoga situazione in cui può trovarsi il contribuente, stipula di atti a titolo oneroso nonostante si tratti di donazioni tra parenti.
Nella maggior parte dei casi, ciò accade per evitare possibili azioni di riduzione in sede successoria del proprietario originario da parte degli eredi, trascurando tuttavia che simili atti, possano avere conseguenze anche ai fini reddituali. Secondo il chiarimento, quindi, il contribuente potrà contrastare il maggior reddito determinato sinteticamente, dichiarando che l’incremento patrimoniale non ha comportato trasferimento di denaro.