CARTELLE EQUITALIA: ECCO COME FUNZIONA LA ROTTAMAZIONE
Dal 1° dicembre 2016 è pienamente definita la procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento, con alcune novità rispetto alla versione iniziale, e in particolare la possibilità di avvalersi della rottamazione, per le somme richieste al contribuente tramite l’organismo incaricato della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Una modifica non da poco rispetto alla versione iniziale che si riferiva alle somme richieste entro il 31 dicembre 2015.
Il termine “rottamazione” può far pensare ad una riduzione del tributo: non è così. Il provvedimento riguarda quelle voci (interessi di mora, somme aggiuntive e sanzioni nei termini precisati a breve) che si aggiungono in fase di riscossione: il tributo da pagare resta comunque lo stesso.
Che cosa si può rottamare
I debiti che abbiamo con i cosiddetti Agenti della riscossione (ovvero Equitalia) nel periodo compreso tra 2000 ed il 2016.
La rottamazione riguarda dunque (sono interessati anche i ruoli emessi dagli Enti locali, e relativi all’Ici-IMU o alla tassa sui rifiuti ed affidati a Equitalia) i “ruoli” (cartelle di pagamento) e gli affidamenti (richieste conseguenti ad accertamenti “impo-esattivi”) relativi a: tributi, imposte (salvo alcune eccezioni), contributi previdenziali e assistenziali, multe del Codice della Strada (La sanzione resta dovuta, mentre non sono dovuti gli interessi di mora).
Che cosa non rientra nella rottamazione
– risorse proprie della normativa UE;
– IVA sulle importazioni;
– somme richieste in recupero di aiuti di Stato non riconosiuti;
– somme richieste da condanna della Corte di conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e condanne penali;
– sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie;
– crediti tributari originati in altri Stati membri Ue, o altro Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/Coe, o in uno Stato estero con cui l’Italia ha una convenzione bilaterale di assistenza alla riscossione.
Qual è il vantaggio economico della definizione agevolata
Grazie a questa procedura NON vanno pagate:
- le sanzioni amministrative-tributarie iscritte a ruolo;
- gli interessi di mora;
- le somme aggiuntive (a titolo sanzionatorio) dovute sui contributi previdenziali.
L’importo da DA PAGARE dovrà sommare le seguenti voci:
– l’importo del tributo vero e proprio;
– gli interessi di ritardata iscrizione;
– gli interessi calcolati ai sensi del co. 9 dell’art. 116 L. 388/2000 in relazione ai contributi INPS;
– le somme indicate per aggio (relative ai soli capitale ed interessi);
– le spese di notifica della cartella;
– eventuali spese per le procedure esecutive.
Come si accede alla definizione?
Entro il 31 marzo 2017(è in corso di votazione un provvedimento di proroga di tale termine al 21 aprile 2017), il contribuente deve presentare una apposita dichiarazione utilizzando la modulistica preposta dallo stesso Agente della riscossione e pubblicata sul sito internet dello stesso Ente.
In tale dichiarazione vanno indicati i carichi che si intende definire, il numero delle rate richieste per effettuare il pagamento (massimo 5) e si formula l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi interessati dai carichi in oggetto.
La rinuncia al contenzioso
Con la rottamazione il contribuente rinuncia ad ogni contenzioso sulla partita rottamata, comprese le situazioni in giudizio: l’attività di riscossione ed esecuzione in oggetto viene sospesa. I pagamenti rateali dei carichi in esecuzione con scadenza successiva al 31 dicembre 2016, sono sospesi sino a luglio 2017.
Come si perfeziona la definizione
Entro il 31 maggio, Equitalia comunica a coloro che hanno aderito alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate, comprese le scadenze.
Le rate sono al massimo cinque: almeno il 70% del debito va pagato entro il 2017, il restante nel 2018. Le scadenze 2017 sono luglio, settembre e novembre; quelle del 2018, aprile e settembre.
La definizione è conclusa con il pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti.
Se non si paga
Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento (anche di una sola rata), la procedura decade.
Pertanto:
– le somme sino ad allora versate sono trattenute in acconto a quanto dovuto. Il debito residuo non si estingue, e l’azione di riscossione riprende;
– i carichi originari riprendono la normale esecuzione;
– il debito non può più essere dilazionato.
Se c’è una dilazione in corso, e la decadenza dalla procedura avviene per mancato pagamento della prima o unica rata della definizione, il contribuente può riprendere i versamenti dilazionati di cui all’originario piano di dilazione (sospeso).
Se il carico è stato oggetto di un precedente piano di dilazione, già in essere al 24 ottobre 2016, da cui si è decaduti, o volontariamente chiuso, non è più possibile chiedere una nuova rateazione ad Equitalia per lo stesso carico.
Rottamare carichi in corso di pagamento rateale
(Le regole sono contenute nel comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016.)
Si può fare per i piani di ammortamento in corso al 24 ottobre 2016 purché siano state versate tutte le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. La nuova somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive.
In particolare:
- sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in corso alla data di entrata in vigore della norma, purché risultino regolari i versamenti fino al 31 dicembre 2016;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017.
Quanto al perfezionamento della definizione, se entro il termine di legge:
- il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata degli importi dovuti, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in corso;
- il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione, o della prima rata, non sarà più valida la definizione del debito.
Si avrà decadenza o meno dal pagamento rateale del carico non definito secondo le regole già precisate nel precedente paragrafo ” Rottamare carichi in corso di pagamento rateale” cui si rinvia.
Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e valutazione in merito.