DICHIARAZIONE TARDIVA? E’ POSSIBILE SANARLA
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in questi giorni la circolare n. 42/E (Circolare n. 42/E/2016 del 12/10/2016), nella quale sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi del ravvedimento operoso. Il punto più importante, anche considerata la scadenza del prossimo 29 dicembre, riguarda le modalità per il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione IVA e dei redditi.
Il legislatore non ha mai disciplinato la dichiarazione tardiva sul versante sanzionatorio. Difatti, ha equiparato la dichiarazione tardiva ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte, sanzionata in misura minima con 250 euro.
Ergo, come già confermato nel comunicato n. 196/2015 (Comunicato stampa 18/12/2015) e nella circolare di ieri, la riduzione al decimo si opera su 250,00 euro, e si arriva alla cifra di 25 euro. Tuttavia, bisogna anche ravvedere i tardivi versamenti del saldo e degli acconti, circostanza confermata dalla circolare n. 42, nonostante la violazione dichiarativa includa quelle sui versamenti.
Con la riforma del DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, in merito :
– agli artt. 1 comma 1, 2 comma 3 e 5 comma 1 del DLgs. 471/97, nella parte in cui affermano che, se la dichiarazione “omessa” dalla quale non emergono imposte è presentata entro il termine di quella per l’anno successivo, la sanzione minima è di 150 euro;
– all’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, secondo cui “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della meta”.
L’Agenzia delle Entrate, sembra ignorare entrambe le norme.
Tuttavia nessuna norma parla della dichiarazione tardiva, siccome è la prassi delle Entrate che ha equiparato la tardiva a una dichiarazione senza imposte. Inoltre, pure l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 sul ravvedimento parla di “dichiarazione omessa”, mai di “dichiarazione tardiva”. Se accettassimo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, se la dichiarazione è “tardiva” sino a 90 giorni dal termine, quindi sino al 29 dicembre, e poi diventa “omessa”, allora il ravvedimento, che riguarda espressamente la “omessa”, dovrebbe avvenire entro 90 giorni decorrenti non dal 30 settembre, ma dal 29 dicembre.
Passando all’art. 7 comma 4-bis del 472, si tratta di norma inapplicabile alla specie (opera “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento”) in quanto la “tardività” è già disciplinata dagli artt. 1 comma 1, 2 comma 3 e 5 comma 1 del DLgs. 471/97, contemplanti il dimezzamento delle sanzioni. Ragionando come le Entrate, che richiamano il concetto di omissione, sarebbe riemersa la riduzione alla metà del citato art. 7 (concernente le “tardività”), siccome a questo punto nessuna norma avrebbe più disciplinato la fattispecie.
Questo porta a ritenere che nessun contribuente potrà pensare di instaurare un contenzioso per 10 euro, affermando di dover pagare 15 euro e non 25.