LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SEDE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA SONO DEDUCIBILI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17421 del 30.8.2016 accoglie il ricorso di un imprenditore proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate con riferimento a avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA riferiti a maggiori ricavi imputati in seguito alla “non inerenza” di alcuni costi. In particolare veniva esclusa la deducibilità delle spese di ristrutturazione e adattamento dei locali in cui veniva esercitata l’attività di impresa in quanto tali costi facevano capo al proprietario e non al comodatario.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione non è rilevante il fatto che i costi facciano capo al proprietario e pertanto tali costi sono da considerare deducibili. Peraltro la Corte di Cassazione in materia si era già pronunciata nel 2015 affermando che, ai fini della detrazione dell’IVA sulle ristrutturazioni di immobili, il contribuente può portare in detrazione l’IVA assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile in cui esercita l’attività di impresa anche se non è proprietario, ma conduttore o comodatario, a nulla rilevando gli eventuali accordi intercorsi fra le parti.